BONUS FORMAZIONE 4.0
FOCUS FISCALE
Premessa: l’art. 1 comma 1064, lettere i e l, della Legge di Bilancio n. 178/2020 per il 2021, ha prorogato fino al 2022, ma apportando modifiche, la disciplina relativa al bonus fiscale c.d. Formazione 4.0. Si tratta di un credito di imposta, di cui all’art. 1, commi da 210 a 217, della Legge di Bilancio n. 160/2019 per il 2020, correlato alle le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione e/o al potenziamento delle competenze tecniche e tecnologiche rilevanti ai fini della trasformazione digitale prevista dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.
L’entità di tale bonus è differenziata sulla scorta delle seguenti caratteristiche:
- piccole imprese: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuo di 300.000 euro;
- medie imprese: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuo di 250.000 euro;
- grandi imprese: 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuo di 250.000 euro.
Nel rispetto del massimale indicato, il bonus è incrementato al 60% in caso di formazione rivolta alle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.10.2017.
Requisiti soggettivi: sono identificate quali soggetti beneficiari le imprese di ogni tipo e specie residenti sul territorio italiano, a prescindere, quindi, dalla natura giuridica, dal regime contabile e fiscale, dal codice Ateco e dalle dimensioni assunte.
Restano, invece, esclusi i lavoratori autonomi in quanto esercenti arti e/o professioni.
Requisiti oggettivi: il bonus afferisce le spese sostenute nei periodi d’imposta dal 2020 al 2022 per le attività di formazione, rivolte al personale dipendente, riguardanti i seguenti settori:
- vendita;
- marketing;
- informatica;
- tecniche;
- tecnologie di produzione;
concernenti le seguenti tecnologie previste all’interno del piano formativo aziendale:
- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- manifattura additiva e stampa tridimensionale;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- internet delle cose e delle macchine;
- interfaccia uomo-macchina;
- sistemi di visualizzazione e di realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- integrazione digitale dei processi aziendali.
Formazione: la Legge di Bilancio per il 2021 ha introdotto nuove voci di spesa e ulteriori tipologie di corsi di formazione ammissibili al credito d’imposta.
In particolare, il bonus spetta anche per le seguenti spese:
- per corsi interattivi, lezioni on-line ed e-learning, purché sia eseguito il controllo sull’effettiva partecipazione del personale dipendente a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dal discente;
- per lavoro dipendente relativo ai formatori e/o tutor per le ore di partecipazione alla formazione. Tali spese, però, non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente;
- per lavoro dipendente relativo ai partecipanti alla formazione e quote di spese generali indirette (locazione, amministrative, generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. In particolare, si tratta della retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede;
- per costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (trasferte, viaggi, materiale didattico, porzione di quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per il progetto di formazione);
- per i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Resta esclusa la formazione di carattere ordinario e/o ricorrente prevista per legge (ad esempio, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Inoltre, i progetti formativi non devono essere pattuiti mediante i contratti collettivi aziendali o territoriali.
Docente/Tutor: l’attività di formazione può essere svolta, indistintamente, da uno più docenti, interni o esterni all’impresa. Nel primo caso, il tutor può essere lo stesso amministratore e/o un lavoratore dipendente con comprovate competenze in merito ai temi oggetto della formazione. Nel secondo caso, la formazione può essere delegata ai seguenti soggetti:
- università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
- istituti tecnici superiori;
- soggetti accreditati allo svolgimento di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale od operativa;
- soggetti accreditati presso fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
Iter operativo: a soli fini statistici, deve essere inoltrata apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico – MISE. Inoltre, è obbligatoria la predisposizione e conservazione di un Piano Formativo, il monitoraggio dello svolgimento dei corsi e la tenuta del registro delle presenze firmato dai tutor e dai partecipanti al corso.
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili devono risultare da apposita certificazione rilasciata da un revisore legale dei conti.
Nel caso di corsi svolti con docente esterno, sono necessarie l’approvazione del piano formativo e la validazione del tutor da parte di soggetti accreditati.
Certificazione delle spese: i costi sostenuti devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale e tale certificazione deve essere allegata al bilancio d’esercizio relativo all’annualità a cui si riferiscono le spese. Le imprese non soggette a revisione dovranno comunque affidare l’incarico a un revisore legale o società di revisione.
Sono, invece, escluse dall’obbligo di certificazione dei costi le imprese con bilancio revisionato.
Fruizione: il bonus è fruibile esclusivamente in compensazione su modello unificato F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili.
Cumulabilità: il bonus è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto le medesime spese ammissibili nel rispetto, però, di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 651/14.
Caso empirico: la società Alfa S.r.l., piccola impresa, intende attuare durante il 2021 un piano formativo 4.0 alla quale parteciperanno dieci lavoratori dipendenti, in qualità di discenti e l’amministratore unico, quale tutor interno.
Al fine di quantificare l’importo del bonus spettante, occorre determinare le spese ammissibili come segue:
- costo del lavoro riferito ai dieci dipendenti per il periodo di partecipazione al corso di formazione: € 20.000;
- costo del lavoro riferito al tutor per il periodo di tenuta del corso di formazione: € 4.000;
- spese generali e indirette riferite alla tenuta del corso di formazione: € 2.000;
- spese per materiale didattico e forniture: € 400.
A fronte di un costo totale pari a € 26.400, il bonus Formazione 4.0 spettante sarà pari al 50% ovverosia a € 13.200.