Energia, il passaggio dei clienti domestici al mercato libero rinviato al 2023: regole e sanzioni

Lo studio Allex ha, recentemente, prestato la propria attività di consulenza professionale in materia di cessazione del servizio di tutela nel mercato dell’energia elettrica e del gas, con particolare riferimento alle pratiche commerciali che gli operatori economici del settore possono porre in essere in vista di tale passaggio definitivo.

In materia, giova ricordare come la legge n. 124/2017, c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” abbia stabilito, dal 1° luglio 2019, la fine del mercato di tutela, caratterizzato dall’applicazione di condizioni contrattuali ed economiche definite fornite dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale –, e il passaggio al “mercato libero”.

Tale scadenza è stata, poi, rinviata con il decreto legge n. 162/2019, per tutte le piccole imprese e alcune microimprese, al 1° gennaio 2021.

Viceversa, per le famiglie, con il “Decreto Milleproroghe” recentemente approvato (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 21/2021), la suddetta scadenza è slittata al 1° gennaio 2023.

Premesso quanto sopra, com’è noto, nel mercato libero è il cliente a decidere quale venditore e quale tipo di contratto scegliere, selezionando l’offerta ritenuta più adatta alle proprie esigenze.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 31 dicembre 2020, ha individuato le prime misure volte a disciplinare i criteri e le modalità per l’ingresso delle piccole imprese, mentre si è riservato di intervenire con un successivo provvedimento per disciplinare l’ingresso nel mercato dell’energia elettrica e del gas dei clienti domestici.

In considerazione di tale transizione verso il mercato libero e al fine di sensibilizzare e informare l’utenza finale, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha, inoltre, previsto di avviare specifiche campagne informative, in coordinamento con l’ARERA e in collaborazione con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori.

Pertanto, anche il venditore sarà tenuto a comunicare ai propri clienti finali le novità concernenti la nuova normativa per metterli nelle condizioni di scegliere e/o confermare autonomamente il proprio fornitore.

La consulenza resa dallo studio Allex si è soffermata anche sulle modalità operative di attuazione della normativa in esame, chiarendo i profili problematici connessi all’eventuale decisione di provvedere al passaggio degli utenti domestici dal mercato tutelato a quello libero per mezzo dello strumento della modifica unilaterale del contratto (il c.d. silenzio assenso), il quale sembra confliggere con la ratio complessiva dell’intervento legislativo in materia (da rinvenire nella finalità di consentire agli utenti una transizione consapevole e, soprattutto, volontaria); quanto sopra, anche in considerazione del parere dell’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel parere del 6 febbraio 2020.

Da ultimo, lo studio Allex ha approfondito l’aspetto sanzionatorio della disciplina in materia, sottolineando come l’operatore economico che utilizzi pratiche commerciali scorrette, in violazione del “Codice del Consumo”, potrebbe incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell’AGCM che oscillano dai € 5.000,00 ai € 5.000.000,00.