FOCUS TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONE SPORT (D.L. n. 104/2020)

Premessa

Tra le disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto), pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 14.08.2020, Supplemento Ordinario n. 30, si pone in evidenza quanto previsto all’articolo 81 in materia di credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il Decreto agosto prevede che, per l’anno d’imposta 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici, e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Si evidenzia che rimangono escluse le sponsorizzazioni e le spese pubblicitarie effettuate nei confronti sia di associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il particolare regime di tassazione forfettaria previsto dalla Legge n. 398/91, sia di associazioni sportive dotate del solo codice fiscale.

Spese ammissibili

L’investimento complessivo non deve essere inferiore a 10 mila euro e deve essere rivolto a società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, relativi al periodo d’imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 200 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. I pagamenti di tali investimenti devono essere effettuati mediante versamento bancario o

postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito, carte prepagate, assegni bancari, assegni circolari, ecc.).
Le beneficiare degli investimenti devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Per espressa previsione normativa, il corrispettivo sostenuto per gli investimenti costituisce, in capo all’erogante, spesa di pubblicità volta alla promozione dell’immagine, dei suoi prodotti o servizi. Sul tema si ricorda, tra l’altro, che i recenti ordinamenti giurisprudenziali hanno ribadito la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazioni.

Concessione del tax credit

Il credito d’imposta, rientrante negli aiuti de minimis, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa presentazione di una specifica istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

Procedure attuative

Salva l’ipotesi in cui l’attuale testo del Decreto Agosto sia emendato in sede di conversione, con DPCM di prossima emanazione saranno stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni in esame.