La card sconto ai dipendenti non ha rilevanza fiscale

Per le sue caratteristiche, nominativa, non cedibile, utilizzabile solo dal lavoratore, non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato, è uno strumento tecnico per fruire dell’abbuono. Giungono nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate riguardo al regime fiscale dello sconto applicato dal datore di lavoro ai propri dipendenti tramite la concessione di una “card”. L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 221 del 29 marzo 2021, ha ricordato che il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’articolo 51, comma 1, prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Quindi, è assoggettato a tassazione tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro. Vi rientrano anche i “vantaggi economici” che i lavoratori dipendenti possono percepire ad integrazione della retribuzione, come i compensi in natura, consistenti in opere, servizi, prestazioni e beni, prodotti anche dallo stesso datore di lavoro.
Ai fini della determinazione in denaro dei valori, si applicano le disposizioni che regolano la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni ai grossisti. E ancora, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza ed allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale, inoltre, si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali ed ai listini della camera commerciali ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.
Per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, il loro valore normale di riferimento può essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro venda ai propri dipendenti beni o servizi a prezzo scontato, l’eventuale rilevanza reddituale dovrà essere considerata sulla base delle regole ordinarie suddette.

La risposta dell’agenzia delle entrate prende le mosse dall’istanza di interpello presentata da una società che opera nel settore dell’abbigliamento. I beni che realizza sono commercializzati tramite punti vendita di sua proprietà gestiti dai propri dipendenti; tramite negozi in franchising gestiti da dipendenti di partner commerciali; tramite contratti di somministrazione gestiti da dipendenti di partner commerciali.
Per rafforzare la propria presenza sul mercato, l’istante intende intraprendere una serie di iniziative nei confronti dei propri dipendenti. In particolare, l’istante vorrebbe dare a tutti i dipendenti una “card” che permetta di ottenere uno sconto sul prezzo di listino. Si tratterebbe di una “card” nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato. Lo sconto applicato sarebbe di circa il 25 % del prezzo di vendita finale del prodotto. Con riferimento allo sconto applicato, la società istante ha precisato che il dipendente pagherebbe un prezzo comunque superiore rispetto al prezzo applicato dalla società stessa nei confronti dei soggetti legati ad essa da accordi di franchising o di somministrazione e rispetto al costo sostenuto dall’istante stessa. Inoltre, in alcuni periodo dell’anno, lo sconto praticato ai dipendenti potrebbe essere uguale a quello praticato agli altri clienti.